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Superbonus 110

Superbonus 110, come si determina la superficie residenziale

07/06/2022 Autore: Idealista

Quando si parla di superbonus 110, quali sono i criteri per determinare la superficie residenziale di un edificio condominiale? A rispondere a questa domanda e ad offrire chiarimenti in merito è stata l'Agenzia delle Entrate.

Con la risposta n. 314, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per poter beneficiare delle agevolazioni bisogna verificare che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; "pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio medesimo sia superiore al 50 per cento".

Per quanto riguarda gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, la circolare n. 24/E del 2020 ha precisato che, "utilizzando un principio di 'prevalenza' della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio in condominio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni".

Nel caso in cui tale percentuale risulti inferiore, la detrazione è ammessa per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari che sono destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio. 

Con la circolare circolare n. 30/E del 2020 è stato poi specificato che nel caso di edificio residenziale nel suo complesso, in quanto più del 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza, il superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali, che però non potranno fruire del superbonus per interventi trainati realizzati sui propri immobili; nel caso di edificio non residenziale nel suo complesso, in quanto la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50 per cento, il superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del superbonus anche per interventi trainati realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali degli immobili di lusso escluse (A/1, A/8 e A/9). 

L'Agenzia delle Entrate ha infine precisato che per verificare che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza bisogna fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato "Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria". 

Per la verifica della natura residenziale dell'edificio non deve essere conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso edificio si compone. Questo significa che, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione oppure nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di queste pertinenze non deve essere considerata.

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